Introduzione
La composizione negoziata può rappresentare uno dei percorsi da valutare quando un’impresa attraversa una situazione di difficoltà e il risanamento appare ancora ragionevolmente perseguibile.
Non è però sufficiente constatare l’esistenza di debiti o di una tensione finanziaria per concludere che questo sia lo strumento corretto.
Prima di iniziare occorre comprendere la situazione dell’impresa, le cause della difficoltà, le prospettive dell’attività, i rapporti con i creditori e l’obiettivo concreto che si intende perseguire.
Che cos’è la composizione negoziata
Il Codice della crisi consente all’imprenditore commerciale e agricolo di chiedere la nomina di un esperto quando si trova in stato di crisi o di insolvenza oppure anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendano probabile la crisi o l’insolvenza, purché il risanamento dell’impresa risulti ragionevolmente perseguibile (art. 12 CCII).
L’esperto agevola le trattative tra imprenditore, creditori ed eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento della situazione dell’impresa.
La composizione negoziata si sviluppa attraverso la piattaforma telematica nazionale prevista dall’art. 13 CCII. Sulla piattaforma sono disponibili anche il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, la lista di controllo per la redazione del piano e il protocollo di conduzione della composizione negoziata. Il riferimento istituzionale per questi strumenti operativi è il Decreto dirigenziale del Ministero della giustizia 21 marzo 2023.
Non basta chiedersi se l’impresa ha debiti
La domanda iniziale dovrebbe essere più ampia.
Un’impresa può avere un indebitamento rilevante e disporre comunque di flussi sufficienti a sostenerlo. Un’altra può avere un debito apparentemente più contenuto ma trovarsi in difficoltà per la concentrazione delle scadenze, la perdita di affidamenti bancari, il venir meno di un cliente rilevante o l’insufficienza dei margini generati dall’attività.
Prima di valutare la composizione negoziata è quindi necessario comprendere perché l’impresa è in difficoltà e se esiste un percorso economicamente credibile per superare quella situazione.
La ragionevole perseguibilità del risanamento è infatti un presupposto centrale dello strumento (art. 12 CCII).
Primo punto: comprendere la capacità dell’impresa di continuare l’attività
Occorre distinguere la crisi finanziaria da un problema strutturale dell’attività.
- capacità dell’impresa di generare margini e cassa;
- andamento degli ordini o delle commesse;
- dipendenza da clienti o fornitori determinanti;
- investimenti necessari per continuare l’attività;
- eventuali rami aziendali redditizi e aree in perdita;
- prospettive realistiche nel periodo necessario al risanamento.
Il piano non può essere costruito soltanto intorno alla dilazione dei debiti. Deve essere coerente con un’attività che abbia concrete prospettive di sostenibilità.
Secondo punto: ricostruire il debito e i creditori
Una trattativa può essere impostata correttamente soltanto se si conosce il perimetro dell’indebitamento.
È quindi necessario distinguere almeno:
- banche e finanziatori;
- fornitori;
- Erario ed enti previdenziali;
- dipendenti;
- eventuali creditori garantiti;
- altri creditori rilevanti;
- contenziosi o iniziative esecutive già avviate.
Per ciascuna posizione assumono rilievo importo, scadenza, eventuali garanzie, stato delle trattative e possibili conseguenze sulla continuità dell’impresa.
L’istanza di accesso non è infatti un adempimento meramente formale: l’art. 17 CCII disciplina l’accesso alla composizione negoziata attraverso la piattaforma e prevede l’inserimento delle informazioni e della documentazione necessarie per l’avvio e lo svolgimento del percorso.
Terzo punto: capire quanta cassa serve durante le trattative
Il risanamento non riguarda soltanto il debito pregresso.
L’impresa deve poter sostenere, per quanto possibile e secondo le caratteristiche del caso, anche la gestione corrente: personale, forniture, imposte correnti, costi produttivi e altre uscite necessarie per continuare l’attività.
È quindi essenziale affiancare alla fotografia dell’indebitamento una previsione della liquidità.
Questo consente di comprendere, tra l’altro, se le trattative possano essere sostenute senza generare nuove criticità e quali creditori incidano maggiormente sulla continuità aziendale.
Quarto punto: individuare le urgenze prima dell’accesso
La presenza di un termine imminente può modificare l’ordine delle priorità.
Richieste di rientro bancario, azioni esecutive, scadenze fiscali, iniziative giudiziali o altri eventi possono rendere necessario valutare rapidamente quali iniziative assumere e se sussistano i presupposti per chiedere le misure previste dal Codice.
La composizione negoziata, tuttavia, non deve essere considerata come un blocco automatico e indistinto di tutte le iniziative dei creditori. Gli artt. 18 e 19 CCII disciplinano specificamente le misure protettive e cautelari e il relativo procedimento davanti al tribunale; necessità e ampiezza della protezione devono essere valutate in relazione alla situazione concreta.
Quinto punto: chiarire cosa si vuole ottenere dalle trattative
Entrare in composizione negoziata senza avere individuato almeno una direzione plausibile rende più difficile costruire una trattativa efficace.
L’obiettivo può consistere, a seconda della situazione, nella rinegoziazione di determinate esposizioni, nella ricerca di nuova finanza, nella modifica di rapporti contrattuali, nella riorganizzazione dell’attività, nel trasferimento dell’azienda o di suoi rami oppure nella costruzione di una soluzione che coinvolga più categorie di creditori.
Non è necessario conoscere in anticipo l’esito definitivo, ma occorre comprendere quali condizioni renderebbero concretamente sostenibile il risanamento.
Il Codice prevede più possibili esiti delle trattative e non configura quindi la composizione negoziata come un percorso con un unico risultato necessario (art. 23 CCII).
Il ruolo dell’esperto non sostituisce quello dell’imprenditore
L’esperto è terzo e indipendente e agevola le trattative. Non assume la gestione dell’impresa.
Nel corso della composizione negoziata l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria. L’art. 21 CCII stabilisce inoltre regole specifiche sulla gestione dell’impresa durante le trattative e sugli atti e pagamenti che possono incidere sui creditori, sulle trattative o sulle prospettive di risanamento.
Questo rende particolarmente importante che l’organo amministrativo continui a disporre di informazioni aggiornate e documenti adeguati anche durante lo svolgimento del percorso.
I professionisti dell’impresa restano centrali
La composizione negoziata richiede normalmente il coordinamento di competenze diverse.
Il commercialista può avere un ruolo essenziale nella ricostruzione contabile e finanziaria; l’advisor nella predisposizione delle previsioni e del piano; il legale nella valutazione dei rapporti con creditori, contratti e strumenti giuridici.
La presenza dell’esperto non sostituisce questi professionisti: la sua funzione è diversa ed è diretta ad agevolare le trattative.
Una verifica preliminare utile
Prima di decidere se accedere alla composizione negoziata è utile riuscire a rispondere almeno a queste domande:
- Qual è la causa principale della difficoltà?
- L’attività conserva prospettive realistiche di sostenibilità?
- Quanto debito esiste e verso quali soggetti?
- Quale liquidità è necessaria nei prossimi mesi?
- Esistono scadenze o iniziative imminenti?
- Quali creditori sono indispensabili per il risanamento?
- Quali concessioni o interventi sarebbero necessari?
- L’impresa dispone delle informazioni necessarie per costruire un piano attendibile?
- Quale risultato concreto dovrebbe rendere sostenibile l’attività?
Le risposte non determinano automaticamente l’accesso alla composizione negoziata, ma consentono di valutarne con maggiore consapevolezza la pertinenza rispetto alle alternative disponibili.
Conclusione operativa
La composizione negoziata non dovrebbe essere scelta soltanto perché l’impresa è in difficoltà, né esclusa perché la crisi è già significativa.
Il punto centrale è verificare se esistano concrete prospettive di risanamento e se il percorso di trattativa assistita sia coerente con la struttura del debito, le urgenze e gli obiettivi dell’impresa.
Prima dell’accesso è quindi opportuno ricostruire il quadro essenziale, individuare ciò che manca e comprendere quali condizioni debbano verificarsi perché il risanamento possa essere perseguito.
Avvertenza
La disciplina della composizione negoziata contiene presupposti, adempimenti ed effetti che devono essere verificati sulla situazione concreta dell’impresa. Le indicazioni precedenti hanno finalità informativa e non consentono, da sole, di stabilire se lo strumento sia accessibile o opportuno in uno specifico caso.
Riferimenti normativi essenziali
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, testo vigente: artt. 12, 13, 17, 18, 19, 21 e 23.
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, testo vigente
Decreto dirigenziale Ministero della giustizia 21 marzo 2023 – Composizione negoziata della crisi d’impresa – Verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
