Introduzione
Quando un’impresa entra in difficoltà, i debiti tendono a essere affrontati uno alla volta.
La banca chiede un rientro. Un fornitore sollecita il pagamento. Una rata fiscale scade. L’impresa reagisce alla questione più urgente e rinvia le altre.
Questa gestione può essere inevitabile per periodi molto brevi, ma diventa problematica quando le diverse esposizioni dipendono dalla stessa insufficienza di liquidità. In quel momento il punto non è più soltanto risolvere singoli debiti: occorre comprendere come banche, Erario, enti previdenziali, fornitori e altri creditori incidano insieme sull’equilibrio dell’impresa.
Il totale dei debiti non racconta tutta la situazione
Due imprese con lo stesso indebitamento complessivo possono trovarsi in condizioni molto diverse.
Conta:
- quando i debiti devono essere pagati;
- quali sono già scaduti;
- quali creditori hanno iniziato ad agire;
- quali posizioni sono assistite da garanzie;
- quali rapporti sono indispensabili per continuare l’attività;
- quanta liquidità l’impresa può ragionevolmente generare;
- quali debiti possono essere oggetto di trattativa e secondo quali regole.
Per questo una semplice somma delle esposizioni non è sufficiente.
È necessario costruire una mappa del debito.
Le banche: non conta soltanto quanto si deve
Nel rapporto bancario devono essere esaminati almeno due profili diversi.
Il primo è il debito esistente: finanziamenti, mutui, leasing, utilizzi di conto, anticipazioni e altri rapporti.
Il secondo riguarda la disponibilità futura del credito: affidamenti ancora utilizzabili, linee ridotte o revocate, sconfinamenti, richieste di rientro e nuova finanza eventualmente necessaria.
Un’impresa può quindi non avere ancora subito un grave aumento del debito e trovarsi comunque in difficoltà perché non dispone più della liquidità bancaria sulla quale si basava il normale ciclo aziendale.
Assumono inoltre rilievo le garanzie reali e personali e l’eventuale esposizione di soci, amministratori o terzi.
Le esposizioni bancarie che presentano determinate caratteristiche di scadenza o di protratto superamento degli affidamenti rientrano inoltre tra i segnali considerati dall’art. 3 CCII ai fini della tempestiva rilevazione della crisi.
Erario ed enti previdenziali: conoscere la posizione effettiva
Anche l’esposizione fiscale e contributiva deve essere ricostruita con precisione.
Non basta sapere che «ci sono debiti fiscali». Occorre distinguere quali somme siano dovute, quali siano già oggetto di riscossione, quali rateizzazioni siano in corso, quali scadenze siano imminenti e quali atti siano già stati notificati.
Questi elementi incidono sia sulla liquidità necessaria nel breve periodo sia sulla valutazione di eventuali percorsi di ristrutturazione.
Il sistema di rilevazione tempestiva previsto dall’art. 3 CCII richiama anche le esposizioni debitorie oggetto delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati disciplinate dall’art. 25-novies CCII.
I fornitori: il debito può diventare un problema operativo
Il debito verso fornitori presenta una caratteristica particolare: alcuni creditori sono contemporaneamente indispensabili per la prosecuzione dell’attività.
Un fornitore strategico non pagato può ridurre le consegne, modificare le condizioni commerciali o interrompere il rapporto. Il problema finanziario può quindi trasformarsi rapidamente in un problema produttivo.
Per questo occorre distinguere:
- fornitori essenziali e sostituibili;
- debiti correnti e scaduti;
- forniture necessarie nel breve periodo;
- contestazioni esistenti;
- piani di rientro già concordati;
- iniziative giudiziali avviate;
- condizioni richieste per continuare le forniture.
Anche determinate esposizioni scadute verso fornitori sono considerate dall’art. 3 CCII tra i segnali rilevanti per la previsione tempestiva della crisi.
Perché pagare il creditore più insistente non risolve necessariamente il problema
Quando la liquidità è insufficiente, ogni pagamento rilevante produce un effetto anche sugli altri impegni.
Utilizzare la cassa disponibile per soddisfare integralmente un creditore può, ad esempio, lasciare senza risorse l’impresa per il pagamento delle retribuzioni, delle forniture indispensabili o di una scadenza bancaria.
Questo non significa che tutti i creditori debbano essere trattati allo stesso modo, né che sia possibile scegliere liberamente quali obbligazioni rispettare. Significa che le decisioni finanziarie devono essere inserite in un quadro complessivo che tenga conto delle caratteristiche giuridiche dei debiti, delle urgenze e della continuità dell’attività.
Quando la situazione è già critica, le decisioni sui pagamenti richiedono particolare attenzione anche alla luce dei doveri degli amministratori e delle regole applicabili alla situazione concreta.
La prima ricostruzione: una mappa unica dei creditori
Uno strumento operativo utile consiste nel riunire le principali esposizioni in un unico prospetto.
| Elemento | Domanda da chiarire |
| Creditore | Chi deve essere pagato? |
| Importo | Qual è l’esposizione effettiva? |
| Scadenza | È corrente, scaduta o imminente? |
| Natura | Bancaria, fiscale, contributiva, commerciale o altra? |
| Garanzie | Esistono garanzie reali o personali? |
| Stato | Sono in corso trattative, rateizzazioni o contestazioni? |
| Iniziative | Sono stati ricevuti solleciti, atti o azioni esecutive? |
| Impatto operativo | Il rapporto è necessario alla continuità dell’impresa? |
| Prossimo evento | Qual è la prossima scadenza rilevante? |
A questa mappa deve essere affiancata la previsione della liquidità disponibile.
Solo mettendo insieme debiti e cassa è possibile comprendere quali scadenze possano essere sostenute e dove esista un disallineamento che richiede intervento.
Dal singolo debito alla struttura finanziaria dell’impresa
Una richiesta di rientro bancaria può essere affrontata come problema isolato quando il resto dell’impresa è equilibrato.
Lo stesso può valere per una specifica posizione fiscale o per un contenzioso con un fornitore.
Il quadro cambia quando l’impresa presenta contemporaneamente:
- esposizione bancaria sotto pressione;
- debiti fiscali o contributivi rilevanti;
- arretrati verso più fornitori;
- liquidità insufficiente;
- iniziative esecutive;
- difficoltà nel sostenere la gestione corrente.
In quel caso la domanda non riguarda più soltanto «come trattare con questo creditore», ma se l’intera struttura del debito sia compatibile con la capacità dell’impresa di generare risorse.
Quando diventa necessario valutare un percorso più ampio
Se il problema interessa più categorie di creditori, può essere necessario confrontare le diverse alternative disponibili.
A seconda della situazione, l’intervento può riguardare negoziazioni mirate, ristrutturazioni del debito o uno degli strumenti disciplinati dal Codice della crisi.
La scelta non può essere fatta sulla base del solo importo dell’indebitamento. Devono essere considerate la continuità aziendale, la liquidità, la natura delle esposizioni, le garanzie, le iniziative già intraprese dai creditori e le prospettive economiche dell’impresa.
Il coordinamento tra competenze
La ricostruzione del debito è uno degli ambiti nei quali il coordinamento tra i professionisti dell’impresa assume particolare importanza.
Il dato contabile deve dialogare con la previsione finanziaria e con la situazione giuridica dei rapporti.
Commercialista, advisor e legale possono quindi osservare lo stesso debito da prospettive diverse ma complementari: consistenza e registrazione contabile, sostenibilità finanziaria, garanzie, scadenze, iniziative dei creditori e possibili strumenti di intervento.
Conclusione operativa
Quando banche, Erario e fornitori iniziano contemporaneamente a esercitare pressione sull’impresa, affrontare ogni posizione separatamente può non essere sufficiente.
Il primo passaggio è ricostruire una visione unitaria:
chi sono i creditori, quanto è dovuto, quando deve essere pagato, quali iniziative sono già in corso, quali rapporti sono essenziali e quanta cassa l’impresa può effettivamente generare.
Da questa ricostruzione è possibile distinguere le criticità che possono essere trattate individualmente da quelle che richiedono una strategia coordinata di ristrutturazione.
Avvertenza
La natura dei crediti, le garanzie, le iniziative già intraprese e lo strumento eventualmente utilizzabile possono determinare conseguenze giuridiche differenti. Le indicazioni precedenti descrivono un metodo generale di lettura della situazione e non sostituiscono la valutazione delle singole posizioni dell’impresa.
Riferimenti normativi essenziali
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, testo vigente: art. 3 e art. 25-novies, per i segnali relativi alle esposizioni verso fornitori, banche e creditori pubblici qualificati.
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, testo vigente
